TRANSIZIONE ECOLOGICA E COMPETITIVITÀ
Nel febbraio 2025 è stato adottato dalla Commissione europea il Clean Industrial Deal (CID), il nuovo piano per la competitività e la decarbonizzazione dell’Unione Europea, che intende, tra le altre cose, supportare i settori ad alta intensità energetica (come la chimica) e promuovere quello delle tecnologie pulite.
Uno degli strumenti legislativi “orizzontali” attraverso cui la Commissione intende attuare gli obiettivi del Clean Industrial Deal è l’Industrial Accelerator Act (IAA), proposto lo scorso 4 marzo per rafforzare il settore manifatturiero e portarlo al 20% del Pil dell’Unione entro il 2035. I principali elementi del provvedimento possono essere così riassunti: decarbonizzazione, competitività dell'industria europea, creazione di domanda per prodotti industriali a basse emissioni, riduzione delle dipendenze strategiche.
Nell’ambito delle iniziative settoriali di attuazione del Clean Industrial Deal, il Piano d’azione per l’industria chimica (CIAP), lanciato dalla Commissione europea a luglio 2025, definisce le strategie e le priorità per il settore chimico. Nel CIAP viene inoltre delineato l’obiettivo di sviluppo della bioeconomia e della biomassa per sostenere la decarbonizzazione e promuovere un’economia circolare, competitiva e resiliente. A questo proposito la Commissione ha pubblicato a novembre 2025 la comunicazione “Un nuovo quadro strategico per una bioeconomia competitiva e sostenibile nell’Unione Europea”.
Inoltre, la Commissione ha previsto, entro la fine dell’anno 2026, il lancio della proposta del Circular Economy Act, che mira a superare la frammentazione del mercato attuale, trasformando la sostenibilità in un vero e proprio motore di competitività industriale e sicurezza economica.
Nell’ambito del Pacchetto di semplificazioni sulla sostenibilità (Omnibus I), proposto dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025, è stato aggiornato il quadro normativo in merito alla rendicontazione societaria di sostenibilità e di due diligence e alla “Tassonomia UE”.
Un altro tema di crescente rilevanza per le imprese e per i consumatori è quello del greenwashing. Il 9 marzo 2026 è stata recepita in Italia la Direttiva UE 2024/825 relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (c.d. Direttiva “Greenwashing”).
INDUSTRIAL ACCELERATOR ACT
Il 4 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato la proposta sull’Industrial Accelerator Act (IAA) per potenziare la capacità industriale e il processo di decarbonizzazione nei settori strategici dell’UE.
La proposta intende stabilire un sistema di preferenza per i prodotti realizzati nell’UE (Union Origin) e caratterizzati da basse emissioni di anidride carbonica (low carbon), soprattutto nell’ambito degli appalti pubblici e delle misure di sostegno economico (sussidi, incentivi e finanziamenti pubblici). Inoltre, introduce misure di semplificazione delle procedure autorizzative per i progetti industriali, anche attraverso le cosiddette aree di accelerazione industriale; stabilisce alcune condizioni per gli investimenti esteri nei settori strategici e un trattamento giuridico specifico per la partecipazione delle imprese extra-UE nelle gare d’appalto pubblico in UE.
I requisiti si applicheranno a settori quali le industrie energivore dell’acciaio, del cemento e dell’alluminio, per il settore dell’automotive e per alcune tecnologie net-zero. È prevista la possibilità per la Commissione europea di adottare atti delegati per introdurre misure di stimolo della domanda per il settore chimico, in particolare per i prodotti con materie prime derivate da fonti di carbonio sostenibile.
La proposta della Commissione è attualmente in discussione presso le sedi istituzionali europee del Parlamento e del Consiglio.
La pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è attesa per il 2027. Federchimica sta partecipando attivamente all’evoluzione dell’iter legislativo, portando avanti azioni mirate al rafforzamento delle misure di sostegno per il settore chimico.
LA STRATEGIA EUROPEA PER UNA BIOECONOMIA COMPETITIVA E SOSTENIBILE
In attuazione degli obiettivi di decarbonizzazione e circolarità promossi dal Clean Industrial Deal e dal Piano d’azione per l’industria chimica, il 27 novembre 2025 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione “Un nuovo quadro strategico per una bioeconomia competitiva e sostenibile nell’Unione Europea”.
La bioeconomia viene definita come l'insieme delle attività che forniscono soluzioni sostenibili basate su risorse biologiche, al fine di creare valore aggiunto.
La strategia può offrire all’Europa la possibilità di rafforzare la sua resilienza, riducendo la dipendenza da materie prime extra-europee e creando nuovi posti di lavoro. La strategia intende dunque valorizzare il vasto potenziale della bioeconomia aumentando l'innovazione e gli investimenti, sviluppando i mercati per i materiali e le tecnologie a base biologica, garantendo un approvvigionamento sostenibile di biomassa e sfruttando le opportunità globali.
Tra i mercati ad alta capacità di sviluppo la Commissione individua i seguenti prodotti a base biologica: plastiche e polimeri, tessili e tessuti, prodotti da costruzione, prodotti chimici, fertilizzanti e agrofarmaci. Tra le tecnologie abilitanti la Commissione indica le bioraffinerie, la fermentazione avanzata e lo stoccaggio permanente del carbonio biogenico. Sono previste, inoltre, in particolare per questi mercati e tecnologie, una serie di misure di stimolo della domanda.
Considerata l’importanza strategica della bioeconomia nel contesto attuale e negli sviluppi futuri, il Comitato Bioeconomia di Federchimica dedicato ha redatto il position paper “La visione strategica di Federchimica sulla bioeconomia”.
Il documento intende promuovere lo sviluppo rapido del mercato di prodotti chimici derivati da biomassa attraverso l’introduzione di misure di stimolo della domanda; si propone dunque di inserire nella legislazione settoriale e negli appalti pubblici verdi contenuti minimi di biomassa nei prodotti finali, che devono essere stabiliti in maniera equilibrata e realistica sulla base di valutazioni d’impatto specifiche per ciascuna filiera; sarà quindi necessario coinvolgere nel processo di definizione di tali requisiti tutti gli attori della catena del valore, dal produttore di biomassa fino all’utilizzatore a valle. La creazione di una domanda strutturale dovrà essere affiancata da benefici immediati integrati, quali ad esempio incentivi fiscali e finanziari.
Viene inoltre proposto un pacchetto di fattori abilitanti e misure per lo sviluppo della bioeconomia, specificando anche i dossier e le iniziative legislative europee e nazionali in cui potrebbero essere implementati. Nello specifico, il position paper evidenzia la necessità di rendere il futuro Biotech Act II, la cui pubblicazione è attesa nella prima metà del 2027, lo strumento normativo intersettoriale e attuativo della strategia europea sulla bioeconomia. Tale posizione è stata espressa dal Comitato Bioeconomia anche in occasione della risposta al questionario tecnico e alla consultazione pubblica lanciati lo scorso maggio dalla Commissione europea.
ECONOMIA CIRCOLARE E MODELLI DI PRODUZIONE E CONSUMO SOSTENIBILI
La Commissione europea intende proporre entro il 2026 il Circular Economy Act, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza economica e la competitività dell'UE, promuovere modelli di produzione sostenibili e a favorire la transizione verso un’economia circolare e decarbonizzata. L'iniziativa si pone numerosi obiettivi, tra cui facilitare la libera circolazione di prodotti "circolari", materie prime seconde, e rifiuti, incrementare l'offerta di materiali riciclati di alta qualità e stimolarne la domanda all'interno dell'Unione Europea.
La proposta di Circular Economy Act si configura come una legge quadro orizzontale pensata per sbloccare le barriere del mercato unico e ha lo scopo di contribuire agli ambiziosi obiettivi definiti nel Competitivity Compass e nel Clean Industrial Deal per rendere l’Unione Europea leader sul tema dell’economia circolare entro il 2030, duplicando il tasso di circolarità dell’economia e allineandosi con le principali legislazioni europee già esistenti, quali ad esempio l’Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) e il Critical Raw Material Act (CRMA).
Sono inoltre continuate le attività previste per l’implementazione del Regolamento quadro (UE) 2024/1781 “Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)”, che istituisce un quadro per la definizione, tramite atti delegati della Commissione europea, di requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti da immettere sul mercato al fine di migliorarne la sostenibilità ambientale.
Inoltre, il regolamento introduce il passaporto digitale di prodotto (DPP); dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Ad aprile 2025 la Commissione europea ha adottato il primo “Piano di lavoro (2025-2030) sull'ecodesign per prodotti sostenibili e l'etichettatura energetica”, che individua cinque categorie di prodotto prioritarie: tessili, mobili, pneumatici, acciaio e alluminio. L’entrata in vigore dei primi requisiti di prodotto è prevista tra il 2027 e il 2028.
Sulle sostanze chimiche, escluse dal primo Piano di lavoro, il Joint Research Centre (JRC), organo tecnico della Commissione, ha avviato lo studio previsto per approfondire il potenziale ambito di applicazione, pubblicando a novembre 2025 una relazione sulla metodologia e sugli strumenti con cui la Commissione identificherà e traccerà le sostanze che destano preoccupazione (Substances of Concern – SoCs) nei prodotti e sulla preparazione di restrizioni alle sostanze nei prodotti. La riflessione giuridica e tecnica sull’interazione tra l’approccio trasversale dell’ESPR e la complessa legislazione sui prodotti chimici (REACH e CLP) è ora al centro del dibattito normativo: la presenza di sostanze nei prodotti non potrà essere limitata per motivi principalmente legati alla sicurezza chimica; tuttavia, e se del caso, i requisiti di prestazione dovranno essere definiti al fine di ridurre anche i rischi significativi per la salute umana e l’ambiente.
Con riferimento ai prodotti prioritizzati, a giugno si è concluso lo studio preparatorio sul settore tessile, con la pubblicazione degli ultimi report e documenti di sintesi del JRC. Tra i punti chiave emersi, l’analisi del ciclo di vita (LCA) ha evidenziato che circa il 60-63% dell’impatto ambientale totale dei prodotti tessili e di abbigliamento è legato alla fase iniziale di produzione, coltivazione ed estrazione delle fibre grezze; lo studio conferma la necessità di introdurre standard minimi di resistenza all’usura; viene inoltre raccomandata l’introduzione di un contenuto minimo di riciclato per alcune fibre chiave (come poliestere, nylon e lana) e viene confermata l’esigenza di mappare e limitare l’uso di sostanze che ostacolano il riciclo e la circolarità delle fibre a fine vita. La pubblicazione dell’atto delegato è prevista entro fine 2027.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, così come previsto a norma dell’articolo 24 dell’ESPR, stabilisce inoltre le modalità di divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti. Gli operatori sono tenuti a divulgare tali informazioni nel corso di ciascun esercizio finanziario. Le grandi imprese, in particolare, dovranno ottemperare all’obbligo di divulgazione a decorrere dal primo esercizio finanziario completo successivo all’entrata in vigore del Regolamento ESPR (18 luglio 2024), e nelle modalità predisposte dal regolamento di esecuzione dal primo esercizio finanziario completo successivo alla sua data di applicazione (2 marzo 2027).
Gli obblighi di informazione previsti dal Regolamento ESPR prevedono, in particolare, che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto digitale di prodotto (DPP) conformemente agli atti delegati sui prodotti. Sulle norme tecniche, sono state pubblicate la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1736, relativa alle norme armonizzate, e il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778, relativo alle modalità di attuazione del Registro dei DPP, che raccoglie tutte le informazioni tramite un identificatore univoco.
COMUNICAZIONE E SOSTENIBILITÀ: LA DIRETTIVA GREENWASHING
La Commissione intende garantire sempre più da un lato la tutela, dall'altro la responsabilizzazione dei consumatori affinché possano contribuire attivamente alla transizione verde. Più precisamente, è stato stabilito l'impegno a contrastare la problematica delle asserzioni ambientali false e ingannevoli, per permettere ai consumatori di ricevere informazioni attendibili, comparabili e verificabili, e di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di un marketing ambientale fuorviante (greenwashing).
Il 9 marzo 2026 è stata ufficialmente recepita in Italia la Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE, relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (c.d. Direttiva Greenwashing). La direttiva si applica a partire dal 27 settembre 2026.
In particolare, il provvedimento modifica il Codice del Consumo con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori attraverso nuovi criteri che permettano di individuare le pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti e dei professionisti. Il decreto introduce definizioni puntuali di: asserzione ambientale, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità, sistema di certificazione, eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, durabilità, aggiornamento del software, materiali di consumo e funzionalità. La Commissione ha pubblicato una lista di asserzioni ambientali considerate sempre fuorvianti. Ciò implica che gli operatori economici che si rivolgono direttamente al consumatore hanno la responsabilità di fornire informazioni chiare, pertinenti e affidabili.
I settori principalmente coinvolti dalla direttiva sono quelli attivi nella fornitura di prodotti e servizi destinati ai consumatori: in Federchimica, ad esempio, prodotti per l’igiene della casa, la cosmetica, le pitture e vernici, gli agrofarmaci, i fertilizzanti e i lubrificanti.
Sono emerse alcune criticità e problematiche relative ai prodotti e agli imballaggi recanti asserzioni ambientali o etichette di sostenibilità già fabbricati, ordinati, distribuiti o collocati presso i punti vendita prima della data di applicazione del provvedimento (27 settembre 2026). Federchimica e Confindustria si sono prontamente attivate per rappresentare le istanze delle imprese associate. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha predisposto, lo scorso 27 agosto, una circolare ministeriale con alcune prime indicazioni. In particolare, il documento richiama la posizione comune “Common understanding on old stock situations” tra le Autorità europee di enforcement, volta a favorire un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni all’interno dell’Unione Europea e che prevede nella prima fase di applicazione della nuova disciplina un approccio graduale di attuazione e controllo orientato alla conformità prima che alle sanzioni.
LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ E LA TASSONOMIA
Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha intrapreso un percorso normativo per porre la sostenibilità al centro delle strategie aziendali e dei flussi di capitali. Con il Pacchetto di semplificazioni sulla sostenibilità (Omnibus I), proposto dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025, è stato aggiornato il quadro normativo sulla finanza sostenibile, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi delle imprese di almeno il 25%, e per le PMI di almeno il 35%. Le modifiche riguardano la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), relativa agli obblighi di rendicontazione non finanziaria, la “Tassonomia UE”, che stabilisce quali attività economiche possono essere definite “ecosostenibili”, e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), che introduce l’obbligo di identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi su diritti umani e ambiente. In questo ambito, la Commissione è intervenuta con:
- la Direttiva (UE) 2025/794 (c.d. Stop the Clock), che ha introdotto proroghe per l'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (CSRD) e di due diligence (CSDDD);
- la Direttiva (UE) 2026/470, che modifica la Direttiva “Revisione” (2006/43/CE), la Direttiva “Contabile” (2013/34/CE), la CSRD (UE 2022/2464) e la CSDDD (UE 2024/1760), semplificando gli obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza;
- il Regolamento Delegato (UE) 2026/73, che semplifica alcuni contenuti e informazioni da comunicare nell’ambito della Tassonomia e alcuni criteri di vaglio tecnico.
La Direttiva (UE) 2026/470, in particolare, modifica il campo di applicazione della CSRD, che include ora le imprese e i gruppi di imprese UE con un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro alla chiusura del bilancio e più di 1.000 dipendenti (dato medio ultimo esercizio); extra-UE con un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro e a livello di gruppo nell’UE con un’impresa figlia o con una succursale UE con un fatturato netto superiore a 200 milioni di euro. Per le imprese che hanno già effettuato la rendicontazione di sostenibilità a partire dall’esercizio finanziario 2024 (c.d. imprese della prima ondata) e per cui la Direttiva “Stop the Clock” non ha imposto proroghe, è previsto un regime transitorio per gli esercizi finanziari tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
Inoltre, la direttiva modifica il campo di applicazione della CSDDD, che riguarda imprese e gruppi di imprese: UE con più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro, extra-UE con un fatturato netto nell’Unione Europea superiore a 1,5 miliardi di euro; UE ed extra-UE che hanno concluso accordi di franchising o di licenza con diritti di licenza superiori a 75 milioni di euro e ricavi netti a livello mondiale di 275 milioni di euro.
Parallelamente, con l’obiettivo di semplificare anche gli standard di rendicontazione, a settembre sono stati pubblicati:
- il Regolamento Delegato (UE) 2026/1563 sui nuovi “Principi di rendicontazione di sostenibilità”, noti come European Sustainability Reporting Standards (ESRS), rivisti anche sulla base del coinvolgimento degli stakeholder, tra cui il sistema Confindustria, con il contributo di Federchimica; il regolamento entra in vigore il 10 novembre 2026 e si applica per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva;
- il Regolamento Delegato (UE) 2026/1560 sui “Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario”, previsti con lo scopo di agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità e di limitare le informazioni che possono essere richieste alle “imprese protette” che appartengono alla catena del valore delle imprese soggette all’obbligo di rendicontazione; il regolamento è in vigore dal 24 settembre 2026 e il limite sulla catena del valore si applica a decorrere dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva.
Il Regolamento (UE) 2026/73, che modifica la Tassonomia UE, stabilisce in particolare che le imprese non finanziarie possono astenersi dal valutare se talune attività economiche siano ammissibili o allineate alla Tassonomia quando gli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) relativi al fatturato, ai CAPEX (spese in conto capitale) e agli OPEX (spese operative) sono inferiori al 10% del valore totale delle attività. Inoltre, laddove le spese operative non siano rilevanti, è prevista un’ulteriore deroga a condizione che l’impresa renda noto il valore delle spese totali e il motivo per il quale non lo siano. Il regolamento modifica altresì i criteri DNSH (Do Not Significant Harm) “generici per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento per quanto riguarda l’uso e la presenza di sostanze chimiche” nelle fasi di fabbricazione, immissione in commercio e uso in una attività, previsti dall’Appendice C dei Regolamenti Delegati (UE) 2021/2139 (Allegati I e II) e (UE) 2023/2486 (Allegati I, II, IV).
MISURARE LA CIRCOLARITÀ: IL TOOL COACH 2.0 A SUPPORTO DELLE IMPRESE ASSOCIATE
La misurazione della circolarità è un requisito imprescindibile per l’attuazione del percorso di transizione da un modello economico “take-make-dispose” verso una nuova modalità, che abbia come paradigma di riferimento l'economia circolare. Si fonda sul monitoraggio di aspetti fisici, economici e sociali dei sistemi, di volta in volta presi ad esame, al fine di acquisire informazioni utili a identificare gli ambiti di miglioramento e stabilire nuove priorità
Una corretta misurazione della circolarità delle organizzazioni è fondamentale per generare dati significativi, omogenei e attendibili, utili per ottenere un effettivo miglioramento delle prestazioni. Per supportare le imprese associate in questo processo, Federchimica, in collaborazione con Certiquality e ERGO – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nel 2023 ha sviluppato COACH (Circularity-Oriented Assistance for CHemical companies), uno strumento dedicato all’industria chimica. Strutturato in sei sezioni relative alle fasi della catena del valore (approvvigionamento, design, produzione, logistica, utilizzo del prodotto e gestione rifiuti), COACH consente di misurare il livello di circolarità dell’organizzazione, analizzare i punti di forza e debolezza e individuare le aree di miglioramento attraverso una serie di domande qualitative e quantitative.
A maggio 2026 è stata presentata la versione aggiornata del Tool. In particolare, COACH 2.0 è stato allineato con la ISO 59020 "Circular economy - Measuring and assessing circularity performance” e la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), in particolare con lo standard relativo a “Uso delle risorse ed economia circolare” (insieme ai concetti degli altri principi ambientali, laddove pertinenti). Inoltre, COACH 2.0, in linea con la ISO 59010 "Circular economy - Guidance on the transition of business models and value networks”, declina tutti gli indicatori all'interno di un business model Canvas, uno strumento per descrivere, visualizzare, valutare e modificare i modelli di business, e per consentire un’integrazione strategica della circolarità e della sostenibilità all'interno della propria organizzazione aziendale.