Il biennio 2025-2026 si caratterizza come un’importante fase di assestamento del quadro normativo europeo, contraddistinto da interventi di revisione, rinvio e semplificazione di numerose iniziative legislative previste nell'ambito del Green Deal.
In seguito al mutato contesto e alle nuove sfide economiche e geopolitiche la Commissione europea ha, infatti, ricalibrato il suo approccio per perseguire gli obiettivi di neutralità climatica, sostenibilità e la decarbonizzazione del Green Deal, introducendo misure volte a semplificare, razionalizzare e salvaguardare la competitività delle imprese europee.
In questo contesto anche in abito di sicurezza prodotti sono state previste semplificazioni e alleggerimenti burocratici ai principali atti normativi riguardanti in maniera trasversale le sostanze chimiche: i Regolamenti REACH e CLP.
IL REGOLAMENTO CLP
Con il pacchetto Omnibus sulla chimica, pubblicato l’8 luglio 2025, la Commissione ha voluto ridimensionare alcune delle misure recentemente introdotte dalla revisione del Regolamento CLP – Regolamento UE 2024/2865. Nello specifico, si tratta dell’aggiornamento dell’etichetta, della formattazione del testo della stessa, delle disposizioni sulla pubblicità, sull’offerta di vendita a distanza e delle misure per l’etichetta dei carburanti alle stazioni di servizio.
Per consentire l’iter di procedura ordinaria dell’Omnibus sulla chimica è stato però necessario mettere un freno all’applicazione delle stesse attraverso un atto che le posticipasse al 1 gennaio 2028 (Regolamento UE 2025/2439), garantendo così certezza giuridica alle imprese.
Nella restante parte dell’anno e nella prima parte del 2026 è proseguito l’iter legislativo dell’Omnibus sulla chimica attraverso la procedura ordinaria e quindi con l’esame e la presentazione di emendamenti da parte del Consiglio dell'Unione Europea e del Parlamento europeo. L’accordo provvisorio sul testo da parte delle tre istituzioni europee è stato raggiunto il 17 giugno 2026. La conclusione dell’iter legislativo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), è attesa entro la fine dell’anno.
Tra i risultati raggiunti merita di essere segnalata la maggiore flessibilità nella formattazione del testo dell’etichetta che non sarà più soggetta a regole rigide. Nello specifico, in ambito industriale e professionale (Business to Business – B2B) dovranno essere seguiti solo requisiti generali per garantirne leggibilità, mentre nel caso di vendita al pubblico (Business to Consumer – B2C) dovrà essere rispettata una dimensione di caratteri minima pari o superiore a 1,2 mm (disposizioni mutuate dalla legislazione alimentare) con la possibilità di ridurre fino a 0,9 mm per contenuti dell’imballaggio non superiori a 125 ml. Anche per quanto riguarda la ri-etichettatura in caso di nuova classificazione o di classificazione più severa, è stata introdotta una maggior flessibilità con l’estensione del periodo da 6 a 15 mesi. Inoltre, i prodotti B2B vengono esclusi dalle disposizioni sulla pubblicità e vendita a distanza.
L'applicazione delle nuove misure è prevista a 18 mesi dall'entrata in vigore, con un periodo transitorio di due anni per l'adeguamento della formattazione del testo dell'etichetta dei prodotti già immessi sul mercato alla data di applicazione delle nuove misure.
Il 1° maggio 2025 ha preso avvio anche l’implementazione delle nuove classi di pericolo (ED, PBT/vPvB e PMT/vPvM) introdotte con il Regolamento Delegato (UE) 2023/707, per le sostanze, mentre l’applicazione alle miscele è scattata solo il 1 maggio 2026. Entrambe le misure prevedono un periodo transitorio, rispettivamente di 18 e 24 mesi, per le sostanze/miscele che sono già immesse sul mercato alle relative date di applicazione.
Nel mese di luglio sono entrate in vigore anche la maggior parte delle disposizioni del Regolamento 2024/2865, tra cui il nuovo approccio a miscela per la classificazione delle sostanze con più di un componente (cosiddette MOCS).
Parallelamente, sono continuate le attività di riclassificazione ed etichettatura armonizzata delle sostanze, anche per gruppi di sostanze. Tali attività sono monitorate con particolare attenzione da Federchimica in considerazione dei rilevanti impatti che queste classificazioni possono comportare per i settori a valle e delle conseguenti azioni che le imprese dovranno adottare.
REGOLAMENTO REACH
Dopo lunghi anni di attesa, posticipi, possibili proposte e smentite, l’attesa revisione del REACH non avverrà: il cambio della Commissione e la modifica del quadro congiunturale europeo hanno portato a condividere l’esigenza, segnalata dal comparto industriale, di una non riapertura del testo del Regolamento. Tuttavia, ci si aspetta che la Commissione, anche se non se ne conosce né la forma né il contenuto, proporrà qualche disposizione per rendere più efficiente il REACH anche se al momento nessuna proposta è realmente sul tavolo delle discussioni.
Nonostante questo, il REACH procede nella sua implementazione. Il processo di restrizione continua a coinvolgere un numero sempre maggiore di aziende anche attraverso restrizioni per gruppi di sostanze e non più solo per singole sostanze, rendendo così molto complesso sia l’iter di proposta, sia l’attuazione di tali restrizioni.
La roadmap sulle restrizioni, istituita nel 2022, continua a essere aggiornata annualmente e Federchimica, nel corso del 2025 e del 2026, ha seguito in particolare i lavori per l’implementazione della restrizione sulle microplastiche, quella sui PFAS nelle schiume antincendio e ha continuato a monitorare la proposta più generale di restrizione sui PFAS.
REGOLAMENTO BASE PER LA GESTIONE DI ECHA
L’8 luglio 2025 è stata anche pubblicata la proposta di un Regolamento per la gestione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), cosiddetto ECHA Basic Regulation.
Tale provvedimento propone di dotare l’Agenzia di un quadro giuridico autonomo, centralizzare e razionalizzare i suoi compiti, la governance e i finanziamenti finora distribuiti tra REACH, CLP e altre normative UE. Ciò permetterà all'ECHA di pianificare strategicamente le proprie attività, rispondere alle nuove esigenze scientifiche e mantenere le competenze necessarie a tutela dei cittadini e dell'ambiente. Il dossier ha seguito anche in questo caso la procedura legislativa ordinaria, con esame e adozione degli emendamenti da parte del Consiglio dell’Unione Europea e del Parlamento europeo. Il 29 giugno è stato raggiunto l’accordo provvisorio a livello del Trilogo. Tra i principali elementi dell’accordo vi sono una nomina obbligatoria dei membri dei comitati RAC (Comitato per la Valutazione dei Rischi) e SEAC (Comitato per l'Analisi Socioeconomica) da parte degli Stati membri (fino a tre nomine volontarie), il rafforzamento della cooperazione tra le agenzie dell’Unione Europea, la possibilità di richiedere pareri scientifici all’ECHA nei settori di sua competenza da parte del Parlamento europeo o di uno Stato membro; inoltre, è stato istituito un fondo di riserva per ECHA. La conclusione dell’iter legislativo e la pubblicazione in Gazzetta dell’Unione Europea dell’ECHA Basic Regulation è attesa per la fine dell’anno.
REGOLAMENTO PIC: ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE
Il Regolamento (UE) n. 649/2012, noto come Regolamento PIC, disciplina l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose nell'Unione Europea. Il PIC dà attuazione alla Convenzione di Rotterdam. Ogni anno la Commissione europea aggiorna l'allegato I del PIC, nel quale sono elencate le sostanze chimiche soggette a notifica di esportazione e, nei casi previsti, all'obbligo di autorizzazione esplicita da parte del Paese importatore, sulla base degli sviluppi della normativa dell'Unione Europea e della Convenzione di Rotterdam. Nell’ultimo aggiornamento del Regolamento verranno recepiti gli sviluppi del diritto dell'Unione Europea intervenuti dopo ottobre 2024, nonché le modifiche derivanti dell’aggiornamento dell’allegato III della Convenzione di Rotterdam (maggio 2025) e dalla revisione dell’allegato V per includere le sostanze presenti nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) a maggio 2023.
Tali misure entreranno in applicazione il 1° ottobre 2026.
MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI E CON ACQUE POTABILI
Nel corso del 2025, le attività di implementazione dell’articolo 11 della Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano hanno iniziato a prendere forma. Le prime indicazioni, definite tramite atti delegati e di implementazione, hanno fissato le prime scadenze a inizio del 2026 e proseguiranno nel corso dell’anno. Le imprese stanno però iniziando a interfacciarsi con una situazione determinata dalla Direttiva che non facilita il mondo industriale. La Direttiva stabilisce infatti, all’articolo 11, requisiti igienici a livello UE per i materiali a contatto con l’acqua potabile e crea Liste Positive Europee (EUPL) delle sostanze autorizzate. Per rimanere nella lista, le aziende devono presentare una domanda, che deve essere valutata e solo a seguito di questo passaggio la Commissione europea può assegnare una nuova data di scadenza.
Purtroppo, però, l’assenza di un meccanismo di condivisione obbligatoria dei costi e dei dati per le domande comporta oneri finanziari, concorrenza non equilibrata e scoraggia le domande congiunte.
Federchimica condivide quindi con Cefic – Consiglio Europeo dell’Industria Chimica - la richiesta di introdurre la condivisione obbligatoria dei dati e dei costi attraverso una revisione mirata della DWD o della sua legislazione di attuazione e sta lavorando in tal senso per evitare una disgregazione della catena di fornitura.
Per quanto riguarda i materiali a contatto con alimenti, la complessa normativa che si articola sia a livello nazionale, sia europeo comporta il monitoraggio di una legislazione in continuo aggiornamento; pertanto, la Federazione ha continuato a fornire supporto alle imprese associate sugli aspetti interpretativi e tecnico regolatori. La normativa europea avrebbe dovuto iniziare l’iter di revisione nel corso del 2025 ma, alla pubblicazione del programma della Commissione europea, si è reso evidente che le priorità sono altre. Di fatto la revisione è stata quindi ulteriormente posticipata (anche nel 2026 è assente dal programma della Commissione) anche se i lavori preparatori stanno comunque procedendo.
IL REGOLAMENTO BIOCIDI
L’immissione sul mercato e l’uso di biocidi utilizzati per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l’azione dei principi attivi contenuti nel biocida, è normata dal Regolamento europeo sui biocidi 528/2012.
Anche nel corso del 2025 e del 2026 è proseguita l’implementazione delle disposizioni introdotte dalla Commissione europea nell’ambito del Regolamento e Federchimica ha fornito supporto continuo alle imprese associate sugli aspetti interpretativi e tecnico regolatori.
A dicembre del 2025 è stato inoltre presentato l’Omnibus X, che tra gli altri, comprende la semplificazione anche del Regolamento biocidi. Una delle modifiche introdotte è la possibilità di ottenere un’approvazione illimitata delle sostanze attive biocide: ciò permetterebbe di accelerare il programma di revisione delle sostanze attive che è stato più volte posticipato nel tempo a causa dei continui ritardi. Al momento le discussioni sono ancora in corso e non ci si aspetta una chiusura del dossier prima della fine dell’anno.
CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE
Federchimica partecipa al “Comitato Consultivo per l’attuazione della Convenzione per la proibizione delle armi chimiche”, istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per “Convenzione” si intende la Convenzione di Parigi, recepita in Italia con la Legge 496/95.
Scopi della Convenzione, firmata nel 1993, sono la distruzione degli arsenali di armi chimiche costituiti nel secolo scorso dai vari eserciti mondiali e il controllo degli attuali scambi di sostanze chimiche che possono fungere da loro precursori.
La Legge 496/95 comporta obblighi stringenti per le imprese chimiche che producono o utilizzano queste sostanze: in questo ambito, la Federazione le assiste e le supporta nell’adempiere alle disposizioni previste, anche mediante l’organizzazione, in collaborazione con i Ministeri competenti, di seminari online che forniscono gli elementi pratici per la compilazione delle dichiarazioni annuali previste dalla Convenzione.
Federchimica inoltre collabora con l’Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell’organizzazione di workshop annuali a cui partecipano numerosi esperti internazionali del settore.
REGOLAMENTO DUAL USE
Lo scopo di questa normativa dell’Unione Europea è quello di controllare l’esportazione verso Paesi non appartenenti alla UE di molteplici sostanze e prodotti chimici che possono essere impiegati anche per scopi militari. Ciò si realizza sottoponendo tali esportazioni all’obbligo di autorizzazione, che viene rilasciata a seguito di domanda e attenta valutazione della stessa da parte della UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dal 2022 le domande di autorizzazione all’esportazione devono essere predisposte e inoltrate esclusivamente tramite un apposito portale informatico creato a livello europeo.
Al fine di agevolare le imprese associate nell’esportazione dei prodotti dual use, Federchimica mette a disposizione delle stesse un proprio consulente, che è anche componente dell’apposito Comitato Ministeriale di esame delle domande di esportazione.
Federchimica ha partecipato nel 2026, anche insieme al Cefic, alla consultazione pubblica proposta dall'UE per esprimere considerazioni circa l'efficacia ed eventuali aspetti da migliorare della normativa in essere, al fine di valutare eventuali future revisioni.
PRECURSORI DI DROGHE
Molte sostanze chimiche, comunemente utilizzate dall’industria, sono impiegate come precursori o agenti di laboratorio per la produzione illegale di stupefacenti.
Un’apposita normativa europea che implementa accordi internazionali e che regolamenta il commercio intra ed extracomunitario, nonché la produzione e l’impiego di queste sostanze, classificate in differenti categorie di importanza (oggi sono quattro) è in vigore in Europa dal 1992: la lista delle sostanze classificate viene periodicamente aggiornata con nuove inclusioni e cancellazioni.
A livello nazionale il controllo del commercio e della produzione dei precursori di droghe è a carico del Ministero della Salute che rilascia i necessari permessi e autorizzazioni, e del Ministero dell’Interno, che monitora le transazioni sul territorio nazionale e tra Italia ed estero. Federchimica supporta le imprese associate con periodiche comunicazioni per richiamare le scadenze previste dalla normativa e informare su eventuali integrazioni nelle liste di sostanze.
La Federazione sta inoltre partecipando attivamente ai lavori del Cefic volti a fornire alla Commissione UE proprie proposte per la futura revisione della normativa quadro sui precursori di droghe.
PRECURSORI DI ESPLOSIVI
A seguito di gravi episodi di terrorismo condotti con ordigni esplosivi artigianali, nel 2014 l’Unione Europea aveva predisposto un quadro normativo per il divieto di rendere disponibili una lista di prodotti chimici ai privati e nella vendita al dettaglio, qualora questi avessero superato una data concentrazione massima.
La normativa è stata aggiornata con il Regolamento (2019/1148), in vigore dall’1 febbraio 2021, che, oltre all’inserimento di nuove sostanze di uso ristretto per i prodotti al dettaglio, ha introdotto nuove misure che prevedono il tracciamento delle transazioni commerciali e l’individuazione delle operazioni sospette anche in caso di transazioni online.
La normativa sui precursori di esplosivi è stata poi completata con l’entrata in vigore, nel febbraio 2022, del provvedimento nazionale che aggiorna il quadro sanzionatorio per le violazioni di queste disposizioni. Le autorità nazionali competenti per questa normativa sono Ministero della Salute, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Federchimica ha partecipato nel 2025 alla consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea sulla revisione del Regolamento sui precursori di esplosivi, esprimendosi in particolare sull’efficacia delle attuali misure e su una eventuale ipotesi di ampliamento delle sostanze coinvolte.